Reclami

Reclami - arbitro bancario e finanziaro (ABF) - procedure di conciliazione

Il Cliente può contestare l’operato della banca inoltrando un reclamo a mezzo raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti: Banca CF+ S.p.A. Ufficio Reclami Via Piemonte, 38 00187 Roma Fax n. +39 06.5740269 Posta elettronica: reclami@bancacfplus.it  Posta elettronica certificata: reclami.bancacfplus@legalmail.it. Il reclamo deve contenere i riferimenti del reclamante (nome e cognome, recapiti telefonici, e-mail), i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l’identificazione certa del Cliente. La banca deve rispondere entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo. Se la banca non risponde entro tale termine, se la risposta non è in tutto o in parte soddisfacente o se non è data attuazione all’accoglimento del reclamo, il Cliente può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’ABF e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca. La decisione dell’ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia o di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria. Per maggiori informazioni, qui di seguito sono messi a disposizione del Cliente:

 

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, il Cliente e la banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

  • all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
  • ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

 

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l’ABF.